Attenti a dove lasciate la vostra Mail .Sono in agguato le Mailing List



Ritrovarsi con la Mail zeppa di offerte di ogni genere e' diventata una prassi comune ,ma non sempre legale ! La legge vieta l'utilizzo di questa forma pubblicitaria o di comunicati senza il vostro consenso ; vale a dire se non avete mai richiesto di ricevere news o altro da qualche servizio o sito web e vi ritrovate continue proposte che vi arrivano via Mail ,sappiate che e' un reato punibile dalla legge Italiana .Ancora peggio se la vostra Mail viene fornita a vostra insaputa ai vari servizi di Mailing List .Un altro caso punibile e' anche quello di utilizzare Mail pubbliche e utilizzarle a questo scopo .La legge in materia cita :



Dal primo gennaio 2004, la "legge sulla privacy" (legge 675/96) e varie altre disposizioni di legge e di regolamento sono state sostituite dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L, e classificato come decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il testo della legge � disponibile in formato PDF sul sito del Garante Leggi qui 



Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie - Provvedimento generale




GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot�, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dr. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;




VISTI i reclami e le segnalazioni pervenuti all�Autorit� circa l�indebito utilizzo della posta elettronica per finalit� promozionali e pubblicitarie;





VISTE le decisioni gi� adottate dal Garante in materia e ritenuto necessario adottare un provvedimento di carattere generale sull�applicazione della disciplina in materia;



VISTI la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, il  d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e le altre disposizioni applicabili;


VISTI gli atti d�ufficio;


VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi del�art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;


RELATORE il dott. Mauro Paissan;


Leggi tutta la normativa in materia Clicca qui 





Appropriarsi di indirizzi Mail senza il consenso ecco come la legge punisce :





Inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario � vietato dalla legge. Se questa attivit�, specie se sistematica, � effettuata a fini di profitto si viola anche una norma penale e il fatto pu� essere denunciato all�autorit� giudiziaria. Sono previste varie sanzioni e, nei casi pi� gravi, la reclusione. La normativa sulla privacy non permette di utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario anche quando si omette di indicare in modo chiaro il mittente del messaggio e l�indirizzo fisico presso il quale i destinatari possono rivolgersi per chiedere che i propri dati personali non vengano pi� usati.


Il Garante per la protezione dei dati personali ha posto in chiara evidenza i profili penali tornando ad occuparsi con un   provvedimento generale del fenomeno dello spamming, cio� dell�invio massiccio ed indiscriminato di messaggi pubblicitari non richiesti, che interessa singoli utenti Internet e piccole e medie imprese costrette a sopportare vari costi. Oltre a rappresentare una fastidiosa intrusione, lo spamming comporta infatti ingenti spese, in termini di tempo, di costi di utilizzazione della linea telefonica, di misure organizzative e tecnologiche per contrastare virus, tentate truffe, messaggi e immagini inadatti a minori, riversando sugli utenti i costi di una pubblicit� a volte aggressiva e insistente.


Dopo una serie di interventi mirati che hanno portato a sospendere l�attivit� illecita di alcune aziende e persone fisiche e a denunciarne talune all�autorit� giudiziaria, e di linee comuni concordate su scala europea, il Garante ha adottato un nuovo provvedimento per precisare vari aspetti legati all�invio in Internet di e-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento della recente direttiva europea avvenuto con il  Codice in materia di protezione dei dati personali da poco pubblicato decreto legislativo n. 196/2003, in www.garanteprivacy.it).


Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e promozionali senza mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere presente che:



  1. � necessario il consenso informato del destinatario. Gli indirizzi e-mail recano dati personali e il fatto che essi possano essere reperiti facilmente su Internet non implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, come per l�invio di messaggi pubblicitari: in particolare, i dati di chi partecipa a newsgroup, forum, chat, di chi � inserito in una lista anagrafica di abbonati ad un Internet provider o ad una newsletter, o i dati pubblicati su siti web di soggetti privati o di pubblici per fini istituzionali. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono �pubblici� nel senso corrente del termine;



  2. il consenso � necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l�invio dei messaggi;



  3. il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell�invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati: vale dunque la regole dell�opt-in, cio� del accettazione preventiva di chi riceve le e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out);



  4. non � ammesso l�invio anonimo di messaggi pubblicitari, cio� senza l�indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere. E� comunque opportuno indicare nell�oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria o commerciale;



  5. chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilit� di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati dall�archivio etc.);



  6. chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica � tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso all�invio di materiale pubblicitario;



  7. la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di chi � contrario (le cosiddette �black list�) non deve comportare oneri per gli interessati. 




L�autorit� ha disposto per un�ampia serie di destinatari un ulteriore divieto dell�attivit�, gi� illecita in base alla legge, indicando alcune modalit� per tutelare i diritti degli interessati anche di fronte all�autorit� giudiziaria penale o in caso di e-mail provenienti dall�estero.


Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno dalla �multa�, in particolare per omessa informativa all�utente (fino a 90mila euro); alla sanzione penale qualora l�uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di trarne per s� o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno (reclusione da 6 mesi a 3 anni). E� prevista anche la sanzione accessoria della pubblicazione della pronuncia penale di condanna o dell�ordinanza amministrativa di ingiunzione.


Ulteriori conseguenze possono riguardare l�eventuale risarcimento del danno e le spese in controversia giudiziaria o amministrativa.


Il  provvedimento del Garante � consultabile sul sito www.garanteprivacy.it




Fonte Ufficiale 

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